1. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Trattamento economico del personale di polizia municipale). - 1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale è istituita una apposita area di contrattazione denominata «comparto di polizia locale», cui partecipano i sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro aventi una rappresentanza ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli agenti di polizia municipale compete una apposita indennità di polizia non inferiore al 50 per cento dello stipendio base da contrattare in sede di comparto di polizia locale. Il finanziamento della indennità è effettuato attingendo alla quota dei proventi di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o alla quota dei contratti collettivi nazionali riservata all'attribuzione del salario accessorio.
4. Alla polizia municipale si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; competono altresì alla polizia municipale i medesimi diritti in materia di invalidità per causa di servizio o per morte, previsti per gli altri Corpi di polizia dello Stato».